L’art. 21 del DL 60/2024 prevede due incentivi di natura diversa, riguardanti le imprese di nuova costituzione nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
L’obiettivo che si prefigge la norma è quello di incentivare l’occupazione giovanile, sia mediante l’avvio di nuove imprese sia agevolando l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro subordinato.

Prima di analizzare i due incentivi, occorre innanzitutto porre l’attenzione sull’ambito applicativo. I due incentivi riguardano infatti le nuove attività imprenditoriali operanti nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. I criteri di qualificazione delle suddette imprese saranno definiti con apposito decreto interministeriale mediante il quale verranno anche individuati i criteri e le modalità di accesso agli incentivi, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni.

Sempre per quanto concerne l’ambito applicativo, i due incentivi riguardano persone che non hanno compiuto i 35 anni di età. Ciò premesso, la norma prevede che le persone disoccupate under 35, che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 avviano sul territorio nazionale un’impresa nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico in qualità di datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età.

L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato) e deve essere effettuata nel medesimo arco temporale di riferimento, vale a dire dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è pari al 100% dei contributi (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e può avere una durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. L’esonero non impatta sull’importo della futura pensione in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Quanto ai rapporti con altre agevolazioni, il comma 2 della norma specifica che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 216/2023.

Invece, il secondo incentivo viene previsto dal comma 3 della disposizione in commento. Nel dettaglio, le imprese avviate dai suddetti soggetti (persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età) possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
In merito alle condizioni, l’efficacia di entrambi i benefici è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 § 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Inoltre, sia l’incentivo per l’assunzione di personale sia l’incentivo all’autoimpiego devono rispettare i limiti di spesa autorizzata, vale a dire:
– 5 milioni di euro per l’anno 2024, 39,5 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, 53,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l’anno 2028, per l’incentivo all’assunzione;
– 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, 14,1 milioni di euro per l’anno 2025, 21 milioni di euro per l’anno 2026, 19,2 milioni di euro per l’anno 2027 e 6,9 milioni di euro per l’anno 2028, per l’incentivo all’autoimpiego.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e non procederà all’accoglimento di ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa.

Infine, il comma 6 interviene anche sugli acconti di imposta per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero introdotto dall’art. 21. Più precisamente, per tali soggetti, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in questione.

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