CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 26220/2023 del 08-09-2023

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21132/2018 R.G. proposto da: ##### elettivamente domiciliati in ##### 43, presso lo studio dell'avvocato ### (###), rappresentati e difesi dall'avvocato #### (###); -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliata in #### LIEGI 7, presso lo studio dell'avvocato #### (###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###); -controricorrente nonchè contro 2 di 11 ### -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di ANCONA n.  431/2018, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal ### Lette le concl usioni scritte del pubb lico ministero - il ### ituto ### - che ha chiesto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 
FATTI DI CAUSA ### conveniva in giudizio i nipoti ### e ### davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria originata dalla successione del padre ### e lo scioglimento della comunione ereditaria della madre ### e che, in attuazione della divisione del patrimonio immobiliare delle due successioni, fosse attribuita all'attrice l'immobile sito in ### con eventuale conguaglio in den aro in favore di ### ticaroli, titolare della quota di 3/24, pervenutagli in eredità, e a favore di ### aroli, titolare della quota d i 3/24 pervenutale in successione; chiede va poi di condannare i conve nuti al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni cau sati dalla loro illegittima occupazione de l medesimo. Si costituivano ### e ### aroli, eccependo l'intervenuta usucap ione dell'immobile e chiedendo altresì che fosse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 1978, con il q uale il padre ### aveva alienato ai suoi genitori, nonni dei convenuti, la propria quota de l 50% della propriet à dell'immobile, at tesa l'assoluta incapacità di in tendere e di volere dello stesso; in subordine, chiedevano che l'atto fosse dichiarato inefficace pe r 3 di 11 simulazione assoluta o relativa, in quanto le parti avevano inteso compiere un diverso negozio giuridico, di conservazione dei diritti dei convenut i allora bambini, ovvero ch e l'atto fosse dichiarato nullo per assenza d egli elementi essenzia li, quale il mancato versamento del prezzo. I convenuti chiedevano inoltre di procedere alla collazione de lle donazioni che i defunti coniug i ### avevano effettuato in favore dell'attrice e di cui a un atto del 1993, provvedendo altresì a ricostruire l'asse ereditario, comprendendovi le somme di denaro che i coniugi avevano depositato presso istituti di credito e i mobili presenti nell'immobile oggetto della donazione del 1993. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di ### madre dei convenuti, la quale concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e aderendo alle domande proposte dai figli. Il Tribunale autorizzava altresì la chiamata in causa di ### coniuge dell'attrice, al quale con atto de l 1993 era stato alienato l'im mobile. Il terzo chiamato ### costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando come non fosse stato presente all'atto di compravendita del 1993 come co-acquirente dell'immobile, bensì come coni uge della parte acquiren te al fine di consentire che l'immobile non entrasse a far parte della comunione legale tra i coniugi. 
Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva n. 58/2012, rigettava la domanda di usucapione proposta dalle parti convenute e dalla terza chiamata; ri gettava le domand e di nullità e di simulazione degli atti di compravendita del 197 8 e del 1993; rigettava la doman da di coll azione e di ricostruzione dell'asse ereditario di ### icaroli e di M aria ### riteneva che per le rest anti domande proposte d alle parti fosse necessario un ulterio re approfondimen to anche istruttorio e disponeva quindi in relazione a q ueste la prosecuzione del processo. 4 di 11 2. La senten za è stat a impugnata da ### e ### La Corte d'appello di Ancona - con sent enza 9 aprile 2018, n. 431 - ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza impugnata.  3. Avverso la sentenza #### ed ### ricorrono per cassazione. 
Resiste con controricorso ### anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per quanto concerne ### in quanto contumace nel giudizio d'appello, proposto dai soli ### e #### non è fondata: ### è stata infatti chiamata in giudizio dai fi gli e, costituendosi, ha aderit o alle domande da questi proposte, senza proporre autonome domande, giustificando così la sua presenza nel presente giudizio. Ad avviso di que sta Corte, “l'interventore adesivo dipendente è portatore di un proprio interesse che, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto alla p arte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti , rimane unico in quanto in variato resta l'ogge tto della controversia; l'intervento ad adiu vandum determina, pertanto, un'ipotesi di cau sa inscindibile, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito a un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litis consorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione, poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenz a di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giu dizio, persiste ndo l'in teresse dell'interventore adesivo a influire con una propria difesa sull'esito della lite” (così Cass. n. 6357/2022).  #### non ha proposto difese. 
Memoria è stata depositata in prossimit à dell'u dienza dai ricorrenti e dalla controricorrente. 5 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso, complesso e di non evidente lettura, è articolato in cinque motivi.  1) Il primo m otivo de nuncia “v iolazione dell'art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., error in procedendo per essere stata assunta la sentenza gravata con erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 189, secondo comma c.p.c.; violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c.”: i ricorrenti avevano fatto valere davanti alla Corte d'appello che era stato leso il loro diritto di difesa per non essere stata compiutamente svolt a la fase istruttoria sulle domande strettamente connesse a quella riconvenzionale, avente ad ogg etto l'avvenuta usucapione dell'immobil e sito in ### nonché sulle domande o eccezioni ad essa subordinate; il primo giudice aveva infatti rit enuto di tratt are preliminarmente ed esclusivamente la questione relativa all'usucapione lim itatamen te alla parziale attività istruttoria svolta in primo grado, ma riservato ogni provvedimento su tutti gli altri profili, pur essendo alcuni di essi strettamente connessi ad essi; le parti avevano così concluso sul pun to della sola usucapione, ma la pronunzia sussegue nte decideva anche sulle domande non istruite la cui fondatezza era tuttavia sostenuta da precise istanze istruttorie delle qu ali immotivatamente e dunque illegittimamente il p rimo de cidente ometteva altresì l'esame di ammissi bilità e rilevanza, così frettolosamente non avvedendosi che in ta l modo trascurava di acquisire un quadro completo anche de lla stessa questione di usucapione sulla quale decideva; il giudice non ha considerato che i ricorrenti avevano dedot to la simulazione assoluta de ll'atto di compravendita producendo la cont rodichiarazione firmata da ### e ### che la comprovava e avevano avanzato doman da di verificazione della 6 di 11 controdichiarazione; vi erano poi “ulteriori e rilevan ti richieste istruttorie quali l'istanza di collazione delle vendite effettuate dai de cuius e la domanda di acquisizione e### art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari. 
Il motivo non può essere accolto. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 18 9, comma 2 c.p.c., in quanto - come h a rilevato la Corte d'appello - la disposizione invocata prevede che la rimessione d ella causa in decis ione investe il gi udice “di tutta la causa, anche quando avviene a n orma dell'art. 187, secondo e terzo comma” e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice ch e, investito di tutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 c.p.c., abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dover e pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire al le parti di proporre gli eventuali incombenti ine renti allo stesso merito” (così Cass. n .  6623/1997, v. anche Cass. n. 14596/200 4). Ad avviso dei ricorrenti la decisione d el ### e di decidere non la sola domanda di accertamento di acquisto della proprietà dell'immobile di ### per usucapione, ma anche altre domande avrebbe leso il loro diritto di difesa, non essendosi svolta l'istruzione probatoria da loro richiesta. Al riguardo fanno però riferimento esclusivamente al documento contenente l'asserita controd ichiarazione, da loro prodotto, e alla relativa istanza di verificazione (senza che peraltro risulti il disconosci mento del medesimo), documento che è st ata esaminato dalla Corte d'appell o (v. pag. 9 della sent enza impugnata), alla collazione che è una dom anda (esamin ata dal giudice di merito) e non un a istanza istruttoria e all'istanza di esibizione, esaminata e respinta, così che non è chiaro - come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - quale 7 di 11 siano state “le precise” istanze istru ttorie n on considerate dai giudici di merito.  2) Il secondo motivo contesta “violazione per mancata o falsa applicazione dell'art. 116, primo comma c.p.c., 1158, 1168 c.c. e 703 c.p.c., illegittimità del rigetto della domanda di declaratoria di avvenuta usucapione”: l'ome sso esame della controdichiarazione all'atto di simulata comp ravendita ha comportato l'erroneo computo del period o previsto dall'art. 1158 c.c., in quanto essendosi concluso nessun contratto di compravendit a, nessuna interruzione si è avuta del po ssesso di ### ichelli e conseguentemente dei suoi eredi legittimari; la Corte d'appello ha poi errone amente interpretato l'art. 1168, primo comma c.c., laddove ha negato che dal provvedimento di diniego della domanda di reintegra nel possesso di ### derivi il riconoscimento di quel possesso in tempo anteriore in capo ai ricorrenti contro i quali la domanda di reintegra era rivolta, pronunciamento al quale va ricono sciuta l'efficacia di giudicato form ale ai sensi degli artt .  324 c.c. e 2909 c.c. 
Il mot ivo non può essere accolt o. I ricorrenti, parlando di omesso esame della controdichiarazione, non considerano che - come si è già accennato sub 1 - tale atto è stato esaminato dal giudice d'appello, che, in relazione all'atto di compravendita del 1978, ha precisato che la ricondu zione della fattispecie alla interposizione reale di persona, ch e presuppone u na diversa situazione di fatto rispetto alla simulazione, non è stata oggetto di censure da parte d egli app ellanti , oggi ricorrenti, il che “esclude che si possa attribuire alla controdichiarazione la valenza prospettata dalla parte appellante rispetto al possesso esercitato ai fini dell'usucapione” e ha ancora sottolineato - con autonoma ratio decidendi - che il contenuto della controdichiarazione potrebbe in ogni caso riguarda re la sola quot a retrocessa dal figlio ### ai suoi genitori e non anche la quota intestata a ### 8 di 11 ### Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata anche per quanto concerne il provvedimento interdittale (la Corte d'appello ha infatti chiarito che la durata del possesso esulava dai presupposti propri dell'azione di reintegra) e, in ogni caso, alla pronuncia resa in sede ###può esser e riconosciuta efficacia di cosa giudicata nel processo volto ad accertare l'acquisto della proprietà p er usucapione (cfr., ad esempio, Cass. 27513/2020).  3) Il terz o motiv o lamenta “violazione e falsa applicazion e ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1414, primo comma c.c.” : in relazione alla simul azione dell'at to di compravendita del 1978, la Corte d'appello, escludendo il paradigma della simulaz ione, “urta in m odo fron tale con la condivisione che fa la Corte della conclusione del primo giudice per la quale le parti non volevano gli effetti di tale contratto”; si versa quindi in ipotesi di simulaz ione assoluta che andava “valutata i n relazione a tale atto e non all'intenzione delle parti in relazione alla pretesa esclusione d ella signora ### dalla suc cessione nella quota di proprietà dell'immob ile, circostanz a che rimane confinata nel campo delle supposizioni e che come tale è del tutto inidonea a determi nare il canone interpretativo da app licarsi al combinato negoziale dell'at to di alienazione de quo con la controdichiarazione che ne annullava la validità”, cosicché la Corte d'appello ha errato nell'inqu adrare la fattispecie nel paradig ma normativo della interposizione reale. 
Il motivo non può essere accolto. Come si è già detto sub 2, la Corte d'app ello non è entrata nel merit o della riconduz ione della fattispecie alla interposizione, ma ha rilevato come i ricorrenti non avessero contestato con l'att o d'appello tale ricondu zione, affermazione con la quale i ricorrenti non si confrontano.  4) Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. per erronea applicazione dei limiti probatori della 9 di 11 dedotta simulazione da parte degli appellanti: la Corte d'appello ha errato nel ritenere sussistenti, rispetto alla compravendita immobiliare del 1993, i limiti probatori di cu i all'art. 1417 c.c.  anche nei confront i dei ricorrent i, pur essendo essi incontestabilmente eredi dell'apparente venditore e dunq ue terzi rispetto al negozio de quo; se i ricorrenti hanno esercitato l'azione di riduzione certamente essi non subivano i limiti probatori di cui al citato articolo 1417 c.c. 
Il mot ivo non può essere accolt o. Sono gli st essi ricorrenti a precisare che non subisce i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.  chi eserci ta l'azione di riduzione. Ed è prop rio ciò che la Corte d'appello ha escluso alle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, così concludendo: “la domanda svolta dagli odierni appellanti non ricomprende la domanda di riduzione per lesione della riserva loro spettante [..], avendo i predetti sempre fatto riferimento alla sola collazione”.  5) Il quinto motivo denuncia “violazione per mancata o erronea applicazione dell'art. 210 c.p.c., erroneo rigetto della rich iesta di collazione dei b eni apparenteme nte acquistati da ### rticaroli dai genitori e della richiesta di acquisizione degli estratti conto dei de cuius”: la Corte t erritoriale, “pur dando atto che non erano negati né i rapporti ban cari dei de quibu s né la necessaria sussistenza in essi delle rilevanti somme che l'appellata asseriva di avere corrisposto per l'acquisto dei beni immobili sott ratti alla divisione”, ha fatto malgoverno dell'art. 210 c.p.c. negando l'ordine di esibizione dei documenti. 
Il motivo non può essere accolto. La domanda “di ricostruzione dell'asse ereditario mediante l'attribuzione allo stesso delle somme di denaro possedute dai defunti” è stata rigettata in primo grado per “difetto di idonea prova” e al riguardo il ### ha respinto l'istanza di esibizione dei convenuti, ora ricorrenti, perché generica e perché i medesimi non avevano dimostrato di avere richiesto tale 10 di 11 documentazione nella loro qualità di eredi agli istituti di credito. La Corte d'app ello, a sua volta, ha ritenuto condiv isibi le “la motivazione della gravata sentenza quanto al rigetto della richiesta di esibizione e### art. 210 c.p.c., tanto più in considerazione della genericità delle censure sollevate al riguardo con l'atto di appello”, senza affatto dare atto che non erano negati i rapporti bancari e la necessaria sussistenza in essi di rilevanti somme. Al riguardo va in ogni caso ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'emanazione di un ordin e di esibiz ione è discrezional e e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedime nto di rigetto de ll'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di mot ivazione, trattandosi di strumen to istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova de i fatti non possa in al cun modo essere acquisit a con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia final ità esplorativa” (così, da ultimo, Cass. n .  27412/2021). 
Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della su ssistenza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e cond anna i rico rrenti in solid o al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in ### di cui ### per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. 
Sussistono, e### art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, 11 di 11 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella p ubblica udienza della sezione 

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